DIFESA CIVILE. SI’, MA QUALE? (4)

2014-2026: due proposte legislative a confronto

La proposta di legge d’iniziativa popolare depositata quest’anno in Cassazione, per conto di Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile, Rete Italiana Pace e Disarmo e Sbilanciamoci! [i], è solo in parte la riproposizione del precedente testo del 2014, promosso allora come adesso utilizzando lo slogan “Un’altra difesa è possibile”. Quella prima mobilitazione, culminata nel 2015 col deposito di oltre 53.000 firme, portò in seguito alla presentazione alla Camera della proposta di legge n. 3484/2015, ad iniziativa dei deputati Marcon (SEL), Zanin (PD), Basilio (M5S), Sberna (DS), Civati (PD), Artini (AL) [ii].

Sebbene il titolo delle due proposte legislative, a distanza di undici anni, sia rimasto pressoché lo stesso, fra i due testi ci sono infatti alcune differenze, che credo utile sottolineare. Già nella relazione illustrativa della proposta attuale, peraltro, si dichiara che della precedente iniziativa “(si) intende preservare l’impianto e le finalità originarie, aggiornandole al mutato contesto istituzionale, normativo e internazionale”.  Peccato però che tale “aggiornamento” non appaia per nulla secondario, come si evince anche dalla seguente affermazione, posta in conclusione della premessa.

«L’obiettivo perseguito non è quello di sostituire la difesa militare, bensì di affiancarla e integrarla, offrendo allo Stato ulteriori strumenti per affrontare minacce e rischi che, sempre più frequentemente, richiedono risposte civili, partecipate e orientate alla protezione dei diritti fondamentali» [iii].

Si tratta d’una dichiarazione profondamente dissonante rispetto alla natura “alternativa” della difesa civile nei confronti di quella militare, sancita invece dalla PdL del 2015, dove all’art. 1 si leggeva:

«viene riconosciuta a livello istituzionale una forma di difesa alternativa a quella militare denominata difesa civile non armata e nonviolenta, quale strumento di difesa che non comporti l’uso delle armi e alternativo a quello militare»  [iv].

Da quanto ho già avuto modo di osservare negli articoli precedenti [v] si comprende che una difesa civile, non armata e nonviolenta che sia davvero “alternativa” mal si concilia con l’ipotesi di una sua istituzione dichiarata esplicitamente come affiancata a, e integrativa di, quella militare. Che non si tratti di illazioni o sospetti, del resto, è confermato dall’art. 1 dello stesso progetto attuale:

«…è riconosciuta, quale componente del sistema nazionale di difesa e di sicurezza della Repubblica, la difesa civile, non armata e nonviolenta […] complementare alle forme di difesa militare e finalizzata alla tutela delle persone, delle comunità e delle istituzioni democratiche» [vi].

Ebbene, pur volendo prevedere una necessaria fase di progressivo ‘transarmo’ [vii], una difesa civile che non si dichiari radicalmente contraria al modello armato e militare, adattandosi di fatto ad una posizione di fiancheggiamento, integrazione e complementarietà nei suoi riguardi, non ha molto a che fare con la difesa civile popolare e nonviolenta che dovrebbe contraddistinguere le prospettive del movimento per la pace.

Tale obiezione di fondo, peraltro, è stata già espressa autorevolmente da Antonino Drago (primo proponente di un progetto di legge sulla DPN nel 1969) e Franco Dinelli (Direttore del centro Studi di Pax Christi) [viii] ed è stata condivisa da altri esponenti del mondo pacifista italiano, come sottolineato in un articolo dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, in cui sono sintetizzate le loro argomentazioni [ix]

Non si tratta di una disputa teorica né di sterile contrapposizione tra visioni rigidamente ideologiche e proposte realisticamente orientate. Fare chiarezza sulle caratteristiche di una vera difesa civile non è un puntiglio da ‘integralisti’ nonviolenti, ma semplicemente un atto di onestà mentale e di rispetto per le persone alle quali si chiede di sottoscrivere una proposta di legge articolata e specifica, non una generica petizione di principio per una difesa ‘altra’ rispetto a quella armata e militare.

La proposta di legge del 2015 differisce anche per altri aspetti dalla legge d’iniziativa popolare su cui si stanno raccogliendo firme per la presentazione in Parlamento. Tra i compiti assegnati all’istituendo Dipartimento della DCNANV, ad esempio, nel testo precedente, all’art. 4, erano previsti i seguenti:

         «a) difendere la Costituzione, affermando i diritti civili e sociali in essa enunciati, la Repubblica nonché l’indipendenza e la libertà delle istituzioni democratiche del Paese;

          b) predisporre piani per la difesa civile non armata e nonviolenta, coordinarne la loro attuazione, e curare ricerche e sperimentazioni, nonché forme di attuazione della difesa civile non armata, comprese la necessaria formazione e l’educazione della popolazione;

          c) svolgere attività di ricerca per la pace, per il disarmo, per la graduale differenziazione produttiva e per la conversione ai fini civili delle industrie nel settore della difesa e la giusta e duratura risoluzione dei conflitti, nonché predisporre studi finalizzati alla graduale sostituzione della difesa armata con quella civile nonviolenta, e provvedere alla formazione del personale appartenente alle sue strutture;

          d) favorire la prevenzione dei conflitti armati, la riconciliazione, la mediazione, la promozione dei diritti umani, la solidarietà internazionale, l’educazione alla pace nel mondo, il dialogo inter-religioso, in particolare nelle aree a rischio di conflitto, e in quelle in stato di conflitto nonché nelle situazioni di post conflitto;

          e) organizzare e dirigere le strutture della difesa civile non armata e nonviolenta e pianificare e coordinare l’impiego dei mezzi e del personale ad essa assegnati;

          f) contrastare le situazioni di degrado sociale, culturale ed ambientale e difendere l’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni cagionati dalle calamità naturali».

«a) promuovere la tutela dei diritti fondamentali e il rafforzamento delle istituzioni democratiche attraverso strumenti civili di prevenzione e gestione delle crisi;

b) predisporre e aggiornare i programmi nazionali di difesa civile, non armata e nonviolenta, curandone l’attuazione e la formazione del personale e della popolazione;

c) svolgere attività di studio e ricerca in materia di pace, disarmo, riconversione a fini civili delle produzioni connesse al settore della difesa, nonché elaborare modelli e linee guida per l’integrazione tra difesa civile e altre politiche pubbliche;

d) favorire iniziative di prevenzione dei conflitti, riconciliazione, mediazione, promozione dei diritti umani, educazione alla pace e cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle aree di crisi;

e) organizzare e coordinare le strutture della difesa civile, non armata e nonviolenta e l’impiego del personale ad esse assegnato;

f) concorrere, in coordinamento con le amministrazioni competenti, alla protezione della popolazione e del territorio dalle calamità naturali e dagli eventi connessi a situazioni di rischio».

Altre differenze tra la PdL del 2015 e la LIP del 2024

Nell’art. 6 del testo 2024, invece, leggiamo:

Ad uno sguardo un po’ più attento, quindi, non sfuggono le differenze tra i due testi circa i compiti che prevedono di attribuire all’apposito Dipartimento, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  • Sparisce al punto a) la difesa della Costituzione della Repubblica e della sua indipendenza, sostituite da un’anodina promozione della tutela dei diritti fondamentali e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
  • Al punto b) la predisposizione ed il coordinamento dei “piani per la difesa civile non armata e nonviolenta” del testo precedente diventano, nel testo attuale, un semplice “aggiornamento” e si prefiggono l’attuazione di “programmi”, evidentemente considerati pre-esistenti.
  • Anche al punto c), dalla precedente più impegnativa enunciazione “svolgere attività di ricerca per la pace, per il disarmo, per la graduale differenziazione produttiva e per la conversione ai fini civili delle industrie nel settore della difesa e la giusta e duratura risoluzione dei conflitti, nonché predisporre studi finalizzati alla graduale sostituzione della difesa armata con quella civile nonviolenta, e provvedere alla formazione del personale appartenente alle sue strutture”, si è passati nel testo 2026 a “svolgere attività di studio e ricerca in materia di pace, disarmo, riconversione a fini civili delle produzioni connesse al settore della difesa, nonché elaborare modelli e linee guida per l’integrazione tra difesa civile e altre politiche pubbliche”, insistendo sul termine “integrazione” e facendo invece scomparire l’aspetto centrale della formazione.
  • Al punto e), inoltre, dei quattro verbi caratterizzanti il primo testo (organizzare, dirigere, pianificare e coordinare) nel secondo rimangono solo due (organizzare e coordinare), lasciando ad altri il compito di pianificare e dirigere struttura e funzionamento della DCNANV.
  • Nel punto f), nel quale in entrambi i testi si sottolinea il rapporto tra difesa civile e protezione civile, a fronte del più esplicito “contrast(o) alle situazioni di degrado sociale, culturale ed ambientale e dife(sa) (del)l’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni cagionati dalle calamità naturali”, infine, si è preferito parlare più banalmente di “protezione della popolazione e del territorio dalle calamità naturali e dagli eventi connessi a situazioni di rischio”.

Ricapitolando in modo più sintetico, dunque, la “difesa civile, non armata e nonviolenta” secondo la versione del 2014:

  • difende la Costituzione e l’indipendenza della Repubblica;
  • predispone e coordina i piani della DCNANV;
  • oltre a svolgere ricerca sulla pace, disarmo e riconversione civile, avvia studi e attività di formazioneper una sua graduale sostituzione di quella militare;
  • dirige e pianifica l’attuazione della DCNANV;
  • contrasta alle radici il degrado sociale, culturale e ambientale.

Nella versione 2026, invece, la stessa DCVANV:

  • tutela i diritti fondamentali e le istituzioni democratiche;
  • aggiorna programmi di difesa civile dati per già esistenti;
  • svolge attività di studio e ricerca su pace, disarmo e riconversione civile, ma non si occupa della formazione relativa;
  • organizza e coordina le strutture della DCNANNV, di cui però non assume il ruolo di pianificazione e direzione;
  • si occupa di protezione dai rischi della popolazione e del territorio.

Alla radice delle due proposte legislative sulla difesa civile

Queste due enunciazioni, a loro volta, restano comunque debitrici dell’intenso lavoro di studio svolto in Italia sull’istituzione di una prima forma di difesa popolare nonviolenta. Dobbiamo infatti risalire a oltre un trentennio fa per reperire una proposta di legge su tale argomento, presentata alla Camera nel 1993 a firma di quattro deputati del gruppo Verdi-La Rete: Crippa, Bertezzolo, Ronchi e Fava [x], di cui sintetizzo i punti principali.

  1. Servizio militare e protezione civile (art. 1 e 3): gli idonei al servizio di leva non obiettori di coscienza possono, se in esubero, svolgere un “servizio di protezione civile” o, nel caso in cui svolgano i 6 mesi di servizio militare, restano comunque a disposizione per addestrarsi alle esigenze di “difesa territoriale” per altri 6 mesi. In ogni caso, è possibile per tutti l’opzione per un servizio nella protezione civile, per la durata di 12 mesi.
  2. Carattere difensivo dello strumento militare e sperimentazione della difesa civile nonviolenta (art. 4): “1. Il modello di difesa, l’addestramento ed i sistemi d’arma delle Forze Armate italiane hanno un carattere esclusivamente difensivo rispondente all’ispirazione della Costituzione della Repubblica ed alla volontà di pace del popolo italiano. 2. Tutti i giovani che stiano svolgendo servizio di leva, sia nelle Forze Armate che nella Protezione Civile, vengono addestrati alla difesa civile nonviolenta.
  3. Cooperazione internazionale alla pace e alla sicurezza (art. 5): “1. In applicazione della Costituzione della Repubblica, l’Italia rifiuta la guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali e recepisce principi e contenuti della Carta delle Nazioni Unite […] 2. L’Italia partecipa con propri reparti ad azioni di cooperazione e interposizione di forze disarmate e ad azioni di pubblica sicurezza decretate dall’ONU”.
  4. Riduzione programmata della spesa militare (art. 10): “1. L’applicazione delle presenti norme deve comportare una riduzione programmata della spesa militare in relazione alla necessità di riduzione del debito pubblico. 2. La programmazione di tale riduzione deve portare, entro i prossimi cinque anni, ad un taglio delle spese per la funzione difesa di almeno il 30%, in termini reali, delle spese previste nel Bilancio di previsione per il 1993”.
People holding signs promoting peace and nonviolence confront civil defense and police officers standing in line by an emergency vehicle

Ebbene, i 33 anni di distanza dalla situazione attuale sono fin troppo evidenti e, indubbiamente, anche il quadro politico interno ed internazionale, nel frattempo, è profondamente cambiato. Ciò non impedisce di evidenziare che alcune impostazioni alternative in materia di difesa erano allora già presenti e, soprattutto, che la proposta di legge del 1993, se approvata, avrebbe potuto coinvolgere l’intera popolazione in età di leva in un servizio civile alternativo o in un servizio di protezione civile, con l’aggiunta di un servizio volontario (ma retribuito) “neiservizi volontari disarmati ed armati”, in questo caso aperto anche alle donne (art.9).

Tali precisazioni e confronti servono a motivare la scelta da parte di alcuni esponenti del Movimento di manifestare legittimi dubbi sulla coerenza dell’attuale L.I.P. sulla difesa civile non armata e nonviolenta e quanto maturato, anche nel nostro Paese, in 30 anni di ricerca ed azione per la pace. Eppure basta, più banalmente, interrogare l’I.A. per avere risposte chiare sulla differenza che passa tra una difesa civile collaterale a quella militare ed un modello alternativo di difesa nonviolenta.

«La difesa civile (o protezione civile) comprende servizi organizzati dalle autorità pubbliche e di natura non bellica — quali operazioni di soccorso, lotta agli incendi e gestione dei rifugi — volti a proteggere la popolazione da attacchi militari o catastrofi. Per contro, la difesa non violenta (nota anche come difesa basata sulla popolazione civile) è un approccio strategico che coinvolge l’intera società e si avvale di forme organizzate di non collaborazione, disobbedienza civile e scioperi per rendere il Paese ingovernabile agli occhi di un occupante o di un dittatore. Differenze fondamentali – La strategia: la difesa civile gestisce le conseguenze di un attacco fornendo protezione fisica e assistenza sanitaria; la difesa non violenta mira a dissuadere o sconfiggere l’aggressore negandogli la collaborazione, le risorse amministrative e la produzione economica necessarie per mantenere il potere. I metodi: la difesa civile ricorre a rifugi, sirene d’allarme e squadre di pronto intervento; la difesa non violenta utilizza tattiche quali boicottaggi, dimissioni di massa, proteste pubbliche e rallentamenti economici deliberati. Gli attori: la difesa civile si affida principalmente ad agenzie statali specializzate e a personale di soccorso designato; la difesa non violenta, secondo i modelli teorizzati da studiosi come Gene Sharp, mobilita la popolazione civile come strumento principale di resilienza nazionale»[xi].

Concludo questo mio ‘poker’ di articoli con un appello a tutte/i coloro i/le quali fanno parte di organizzazioni che, oltre a condividere l’obiettivo della pace e del disarmo, abbiano una specifica e qualificante matrice nonviolenta, religiosa o laica che sia.  Non lasciamoci prendere dalla smania di omologarci alle tendenze correnti, con pretesto della realpolitik o comunque di una volontà di coinvolgere quanti più attori è possibile in questo impervio percorso legislativo.

Una difesa civile integrale e del tutto alternativa è indubbiamente molto difficile da conquistare e, soprattutto, ancora lontana dal comune sentire di una popolazione cui in questi 30 anni siamo riusciti a fornire ben pochi elementi di conoscenza e consapevolezza e che, soprattutto negli ultimi anni, è stata bombardata in aggiunta da una pressante e subdola propaganda militarista e bellicista.

Ciò non significa che bisogna necessariamente semplificare e banalizzare le nostre proposte, riducendole a slogan intorno ai quali raccogliere firme o consensi politici. Far crescere– a partire dai più giovani – la coscienza dell’obiezione al militarismo e alla guerra, resta dunque il primo compito che dovremmo prefiggerci. Il secondo è quello di smascherare le falsificazioni di chi vorrebbe contrabbandare come autentica difesa civile la componente semplicemente non armata ed affidata a civili di un modello di ‘difesa totale’ che, viceversa. non contraddice le logiche imperialiste dei potenti della terra, ma ne asseconda e mimetizza i fini nel rassicurante nome della sicurezza, della dissuasione e della protezione. 

Anche da mistificazioni istituzionali e da scorciatoie raffazzonate, a quanto pare, ci tocca difenderci, se per noi pace fa davvero rima con disarmo e antimilitarismo.


NOTE

[i] CNESC, RIPD, Sbilanciamoci! – Proposta di Legge d’Iniziativa Popolare “Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta”.  https://www.difesacivilenonviolenta.org/wp-content/uploads/2026/03/PdL_DCNANV_2026-AltraDifesaPossibile-depositato.pdf

[ii] Camera dei Deputati, Marcon et Al, PdL n. 3484/2015: “Istituzione del dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la presidenza del consiglio dei ministri”. https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl_html&codice=17PDL0038280&idLegislatura=17

[iii] Cfr. ‘Relazione illustrativa’ del testo citato in (1)

[iv] Cfr. PdL 3484/2015 cit., art. 1

[v] Cfr. https://ermetespeacebook.blog/2026/07/08/difesa-civile-si-ma-quale/  – https://ermetespeacebook.blog/2026/07/21/difesa-civile-si-ma-quale-2/  e  https://ermetespeacebook.blog/2026/07/25/difesa-civile-si-ma-quale-3/

[vi] Cfr. testo L.I.P. del 2026, cit. in (1), art. 1

[vii] Cfr. J. Galtung, “Transarmament: from Offensive to Defensive Defense”, Journal Of Peace Research, Volume 21, Issue 2, PRIO, 1984. https://doi.org/10.1177/002234338402100204

[viii] Cfr. articolo “Nonviolenza La legge sulla Difesa popolare non protegge l’obiezione”, Il Fatto Quotidiano (16.05.2026). https://www.pressreader.com/italy/il-fatto-quotidiano/20260516/281848650238458?srsltid=AfmBOoqgtigPMR5hHdQzEn6xsW2fI385n2OvpFARO_5FR26eY_OrNLc6

[ix] Cfr. articolo “Voci critiche sulla PdL “Un’altra difesa è possibile”: non “complementarità”, ma “alternativa” alla guerra con l’obiezione totale e collettiva”. https://osservatorionomilscuola.com/2026/07/15/pdl-lip-altra-difesa-possibile-critica-obiezione-coscienza-totale/

[x] Camera dei Deputati, X legislatura, PdL a firma di Crippa, Bertezzolo, Ronchi e Fava (1993)

[xi] Risultato di una mia ricerca su internet, ponendo il quesito all’I.A.


© 2026 Ermete Ferraro

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